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La scheda prodotto
La normativa europea in vigore in Italia dal febbraio 2005 sancisce l’obbligo di corredare tutti i prodotti in legno con una scheda identificativa che descriva le caratteristiche importanti per una corretta valutazione dell’articolo da parte del consumatore. In particolare i "...mobili, complementi d’arredo e qualsiasi altro oggetto realizzato con l’impiego del legno che hanno un peso rilevante nella vita dei consumatori per il loro valore anche sociale", dovranno essere accompagnati dalla cosiddetta scheda prodotto, "...predisposta dal produttore o dall’importatore, fornita al distributore e, da quest’ultimo, esposta e resa disponibile al potenziale acquirente". Nella scheda dovranno essere indicati, tra l’altro, la tipologia e i materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti, le istruzioni per la manutenzione (laddove ritenute opportune o necessarie) e il nominativo ed i riferimenti del produttore o dell’importatore.Com’è noto, la legge n. 126 del 10 aprile 1991 “Norme per l’informazione al consumatore” (GU n. 89 del 16 aprile) ed il relativo regolamento di attuazione n. 101 dell’8 febbraio 1997 (GU n. 91 del 19 aprile) prevedono l’obbligo di indicare sui prodotti destinati al consumatore, in lingua italiana:
- la denominazione legale o merceologica del prodotto;
- il nome o ragione sociale o marchio e la sede del produttore o dell’importatore;
- l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
- i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso ove utili ai fini della fruizione o sicurezza del prodotto.
Poiché risulta che spesso i prodotti in legno (mobili, porte, finestre, ecc.) vengono posti in vendita senza o con incomplete e/o inesatte indicazioni circa la loro reale posizione, il Ministero ha ritenuto opportuno esplicitare alcune prescrizioni che si riportano di seguito:
La scheda va consegnata all’acquirente al momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero al momento della consegna del bene. La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso al consumatore. Decorrenza Obbligo - 8 Febbraio 2005 (vale a dire dopo il 180° giorno dalla pubblicazione della circolare sulla Gazzetta Ufficiale). La scheda dovrà obbligatoriamente riportare: la tipologia ed i materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti del prodotto, anche quando vengano impiegati materiali simili al legno, istruzioni per la manutenzione e la pulizia, laddove vengano ritenute opportune e necessarie. I contenuti della scheda devono essere conformi alle definizioni commerciali e comunque devono essere immediatamente comprensibili dal consumatore.
La scheda prodotto può altresì contenere indicazioni riguardanti lo smaltimento del prodotto in legno, una volta esaurito il suo ciclo di vita. Chi immette sul mercato beni in legno sforniti della scheda prodotto o accompagnati dalla predetta scheda, contenente informazioni anche parzialmente non veritiere, e’ punito con la sanzione e nella misura stabilita all’art. 2, comma 2 della legge n. 126/1991.
Sanzioni - L'immissione sul mercato (sia direttamente da parte dei produttori ed importatori, sia da parte dei distributori) di prodotti sforniti della scheda-prodotto, così come l'immissione sul mercato di prodotti in legno accompagnati da indicazioni non veritiere, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 516 Euro ad un massimo di 25.822 Euro.










